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Il Counselor: professionista della relazione di aiuto

Il Counselor è una figura formata e focalizzata sulla Relazione. Anche se ha una “tradizione” ormai consolidata nel mondo anglosassone e statunitense, in molti paesi la professione del counselor non è ancora regolamentata; in Italia i professionisti fanno riferimento alla Legge 4 del 14 gennaio 2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.

All’interno della propria professione il Counselor (infermiere, medico, psicologo, avvocato, imprenditore o insegnante, ecc.) lavora orientato a scoprire le potenzialità dell’altra persona e la direzione desiderata. Il Counselor non può essere una figura esclusivamente dotata di conoscenze teoriche o concettuali e nemmeno può essere titolata ad alcuna mansione terapeutica, di cura.

Il Counseling è una pratica  che mira a stimolare le capacità di auto-osservazione delle proprie emozioni e dinamiche relazionali. Si occupa della motivazione, della consapevolezza dei propri desideri, della presa di decisione, dell’orientamento, per migliorare i rapporti interpersonali all’interno dei sistemi relazionali (famiglia, scuola, lavoro, ecc.). Il Counseling è un modo di sentire costruito tramite esperienze e prassi che costituiscono la Professionalità del Counselor e che vengono trasmesse all’interno della Relazione.

La figura possiede come requisiti una sensibilità basata sull’auto-osservazione e consapevolezza emotiva, come fondamenta esperienziali per la comprensione dell’Altro. Il Counselor si dedica dinamicamente all’ascolto, alla conversazione, all’orientamento, alla motivazione, alla sintonizzazione emotiva, allo scopo di elicitare le risorse dell’altro, nella direzione dei propri desideri e obiettivi. Possiede un sistema di conoscenze tecniche pratiche per lo sviluppo di competenze trasversali. Tale professionalità trasversale affianca e orienta la singola persona nella sua unicità a diverse esperienze di apprendimento.

Lontano da modalità diagnostiche, il Counselor può inviare alla presa in carico da parte di altri professionisti, specialisti o terapeuti, ove ipotizzi questa necessità, urgenza o richiesta. Mira alla piena autonomia e libertà di scelta dell’Altro.

La Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012

QUALIFICAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE

KCB Italia Srl – KNOWHOW CERTIFICATION BUREAU ITALIA è un Organismo di Certificazione del Personale e della Formazione nato dalla volontà di un ristretto gruppo di professionisti, che da circa 20 anni opera nel settore delle Certificazioni in ambito Qualità, Ambiente e Sicurezza, per l’esigenza di rispondere a pressanti richieste del mercato di avere figure professionalmente qualificate con elevati standard di preparazione. Da qui la necessità di dare valore aggiunto alle competenze professionali acquisite con riferimento a norme internazionali: il proliferare dell’Offerta formativa e degli enti di formazione su tutto il territorio nazionale ed internazionale, ha fatto emergere la richiesta di una garanzia preventiva da offrire al mercato in merito alla professionalità di coloro che vi operano, individuando un indicatore immediato, oggettivo e garantito delle competenze, al fine di tutelare i clienti, e conseguentemente i professionisti preparati, dall’assalto di “improvvisati” sedicenti professionisti.
Tale indicatore è rappresentato dalla certificazione di terza parte della professionalità, rilasciata da un Organismo di Certificazione del Personale operante in conformità alla norma ISO/IEC 17024 “ConformityassessmentGeneral requirements for bodies operating certification of Persons”.
La certificazione ISO/IEC 17024 è destinata ad organismi il cui fine sia quello di certificare le capacità del personale, ed ha come obiettivo quello di validare l’intero processo della formazione. Rispetto alla norma precedente (EN 45013:1990), entra più nello specifico per quanto riguarda il concetto di competenza, definendola in termini di conoscenze, abilità e caratteristiche personali.
Enfatizza, inoltre, l’esame delle competenze, ed è applicabile per la certificazione di qualsiasi figura professionale. L’introduzione della norma permette, dunque, di avere, finalmente, anche la definizione di competenza : “dimostrata capacità di applicare conoscenze e/o abilità e, ove rilevante, dimostrate caratteristiche personali” (dalla traduzione italiana della norma, la UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004).KCB Italia opera in Conformità alla norma Internazionale ISO/IEC 17024:2012, facendo ricorso ad un nutrito gruppo di esperti qualificati, provenienti da differenti ambiti (Università, Enti di Ricerca, Industria, Professionisti), di comprovata capacità e maturata esperienza nel settore di competenza, cui afferiscono gli specifici Comitati di Schema di KCB Italia .
Ogni Schema di Certificazione (Figura Professionale) è gestito da un differente Comitato di Schema.
La certificazione delle competenze valida dunque quelle figure richieste dal mercato del lavoro che vengono considerate non formali, cioè acquisite con una formazione “classica, scuola, università e pertanto riguarda la formazione acquisita dopo corsi specifici o la formazione acquisita con esperienza lavorativa.

 

Per saperne di più scarica l’allegato: Presentazione Kcb italia srl

Nuova gestione Privacy: gli step

Dal prossimo 25 maggio il vecchio Codice della Privacy verrà sostituito dal nuovo Regolamento UE 2016/679, denominato General Data Protection Regulation. Il GDPR apre le porte a nuove responsabilità per il trattamento dei dati personali, introducendo il concetto di diritto all’oblio, di portabilità dei dati, di’accountability, di data breach.

 

LE PAROLE CHIAVE DELLA NUOVA PRIVACY


  • “PRIVACY BY DESIGN E BY DEFAULT”: Il titolare, secondo il Regolamento, deve garantire la privacy dei soggetti interessati come impostazione di base dell’attività aziendale e ciò deve avvenire attraverso un progetto prestabilito (by design).
  • “ACCOUNTABILITY”: E’ il principio di responsabilizzazione del titolare riguardo a misure, tecniche organizzative per conformarsi ai principi del Regolamento.
  • “DATA BREACH” :E’ la violazione dei dati personali per esempio a causa di un attacco informatico.
  • “PORTABILITÀ DEI DATI”: Il soggetto interessato può chiedere il trasferimento dei suoi dati da un titolare del trattamento ad un altro, ossia ottenere copia dei suoi dati personali in un formato interoperabile.
  • “DIRITTO ALL’OBLIO”: Il soggetto interessato può richiedere che i suoi dati personali vengano cancellati se tali dati non sono più necessari per gli scopi per cui sono stati raccolti, se sono stati trattati illecitamente o se l’interessato si oppone o revoca il trattamento.

 

I soggetti che dovranno trattare dati personali, ossia informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile e che dovranno occuparsi della raccolta, conservazione, modifica, consultazione ecc.. di tali dati dovranno, secondo “la nuova Privacy”, rivedere il proprio sistema di tutela dei dati, poiché il Regolamento UE 2016/679 sarà immediatamente applicabile. La normativa coinvolgerà tutte le società, professionisti o altre tipologie di enti che si troveranno a dover trattare i sopraindicati dati.

 

SOGGETTI INCARICATI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: E’ chi effettua le scelte per le modalità di trattamento dei dati personali e degli strumenti da utilizzare, ivi compreso il profilo della sicurezza. E’ il caso ad esempio del titolare dell’azienda che tratta i dati dei propri clienti.

 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  E’ colui che concretizzerà le misure necessarie indicate nel Regolamento secondo le istruzioni impartite dal titolare. La figura del responsabile del trattamento dei dati personali è nominata dal titolare stesso. Può accadere che il responsabile nomini sub-responsabili per specifici compiti. Per fare un esempio, il responsabile in un’azienda potrebbe essere il legale rappresentante.

 

DPO (DATA PROTECTION OFFICER) = RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: E’ colui che ha il compito di verificare la corretta applicazione del Regolamento, la formazione del personale, la sensibilizzazione, la consulenza ecc.. In un’azienda, il responsabile della protezione dei dati potrebbe essere un dipendente incaricato per competenza, esperienza, oppure un professionista esterno. Questo tipo di soggetto è obbligatorio solo in alcune casistiche.

 

Individuate le figure incaricate, il titolare, il responsabile del trattamento, nonché l’eventuale DPO è consigliabile istituire il Registro dei trattamenti dei dati personali.Seppur sia stata ufficiosamente concessa anche in Italia una ragionevole tolleranza dal Garante, nei primi 6 mesi di applicazione del Regolamento, ovviamente a condizione che si riscontri una volontà e una consapevolezza nell’approcciarsi all’argomento, il Regolamento europeo sulla privacy, entrerà in vigore dal 25.05.2018.

 

L’iter da seguire per adeguarsi al Regolamento potrebbe seguire i seguenti step:

 

1° step – Mappatura dei dati da trattare Il primo step è quello del Privacy Assessment; l’analisi dei soggetti addetti al trattamento all’interno della P.A. ossia quell’attività volta ad individuare il Sistema di Governance della Privacy descrittiva delle finalità dei trattamenti. La raccolta delle informazioni sul trattamento dei dati nella propria realtà aziendale (per esempio, le modalità e il luogo fisico o telematico di conservazione dei dati dei clienti).

 

2° step – Definizione del Modello Organizzativo Privacy Il secondo step vede l’individuazione delle cariche del trattamento dei dati personali all’interno dell’azienda, rispettivamente nell’ordine: il Titolare; il Contitolare; il DPO; i Responsabili, ecc. specificando chi fa e che cosa è chiamato a fare e in che tempi deve fare e ciò in base ai relativi ruoli e livelli di responsabilità assegnati dalla norma, nonché a disegnare  i processi di Privacy by design e by default, Privacy Impact Assessment e notifica dei Data Breach.

 

3° step – Registro dei trattamenti dei dati personali Il terzo step è quello di istituire il Registro dei trattamenti dei dati personali: si tratta di un documento in cui il titolare o il responsabile (o un loro delegato: DPO) devono trascrivere: le categorie dei soggetti interessati al trattamento; i dati trattati, i soggetti destinatari di comunicazione dei dati, i termini  per la cancellazione da parte dei soggetti richiedenti;  i comunicati aventi come destinatari i Paesi terzi ovvero le specifiche organizzazioni internazionali; i ruoli e responsabilità per i trattamenti e le misure di sicurezza tecniche/organizzative adottate per la protezione dei dati. E’ sempre necessario il Registro dei trattamenti dei dati personali? Non è obbligatorio per le Pmi con meno di 250 dipendenti, ma lo diventa se il trattamento dei dati di queste imprese presenta un rischio per i diritti e le libertà dell’interessato o se il trattamento non è occasionale o coinvolge categorie particolari di dati o dati personali relativi a condanne penali o reati.

 

4° step – Documentazione Il quarto step prevede di disporre la documentazione aggiornata secondo la nuova normativa da far firmare ai soggetti interessati coinvolti.

 

5° step – Misure tecniche per la tutela dei dati Il quinto step prevede la definizione delle politiche di sicurezza e la valutazione dei rischi al fine di prevenire il cosiddetto Data breach, ossia la distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata dei dati personali o una violazione del sistema di privacy posto in essere.

 

Il Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR)

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento Europeo (UE) 2016/679, meglio noto come Regolamento GDPR, è l’innovazione più significativa apportata negli ultimi anni in materia di protezione dei dati personali all’interno dell’Unione Europea.
Qualsiasi Azienda od Organizzazione che gestisca a qualunque titolo informazioni personali di cittadini e/o aziende residenti nell’UE, a partire dal prossimo 25 maggio (2018), dovrà adeguarsi a quanto prescritto dalla nuova normativa in materia di trattamento dei dati personali e di sicurezza delle informazioni.Ignorare il nuovo regolamento o commettere errori nella sua applicazione potrà avere conseguenze costose: infatti, alcune violazioni sono punibili con sanzioni pecuniarie fino al 4% del fatturato totale annuo dell’azienda oppure fino ad un massimo di 20 milioni di euro, con il conseguente danneggiamento della reputazione aziendale.Restano, quindi, appena due mesi prima dell’entrata in vigore del Regolamento GDPR (General Data Protection Regulation): dal 25 maggio 2018 entrerà in vigore riorganizzando completamente la gestione dei dati (personali e non) per decine di migliaia di aziende ed Organizzazioni interne all’Unione Europea ed extra europee che, a vario titolo, operano all’interno dei territori dell’UE.Ecco i punti fondamentali del nuovo regolamento, che, in parte, lo differenziano dalle normative che negli anni lo hanno preceduto:
1.    Qualunque Organizzazione, indipendentemente dalle sue dimensioni, laddove si trovi a gestire dati personali di cittadini e/o Aziende residenti (od operanti) nel territorio dell’Unione Europea, sarà obbligata alla nomina di un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, meglio noto come DPO – Data Protection Officer), inclusi gli enti pubblici.
2.    Il Responsabile della Protezione dei Dati dovrà condurre una valutazione d’impatto sul trattamento dei dati in tutti gli ambiti in cui si presentino, o si possano presentare, rischi di violazione della privacy.
3.    Il Responsabile della Protezione dei Dati dovrà segnalare ogni violazione della normativa alle autorità competenti entro 72 ore.
4.    L’Organizzazione, indipendentemente dalle sue dimensioni, ha l’obbligo della formazione in materia di protezione dei dati personali per tutte le figure presenti al suo interno (sia dipendenti che collaboratori).
5.    Se un’azienda non si trova nell’Unione Europea, ma lavora con cittadini e/o aziende al suo interno, dovrà comunque conformarsi ai requisiti imposti dal Regolamento.
6.    Le Aziende / Organizzazioni dovranno obbligatoriamente richiedere ed ottenere il consenso dei genitori per gestire i dati dei minori di 16 anni.
7.    L’interessato ha il diritto alla cancellazione dei propri dati (“diritto all’oblio”)
8.    Le aziende che infrangono il Regolamento GDPR possono essere multate fino al 4% del fatturato globale annuo oppure fino a 20 milioni di euro.
La Formazione, come già accennato, il nuovo regolamento introduce l’obbligo della formazione a tutti i livelli, all’interno di società ed organizzazioni private e Pubblica Amministrazione. Come già esposto, chi non si adegua rischia grosse sanzioni. Si tratta di una novità rilevante, in quanto la Legge 4 aprile 2012, n. 35 aveva abrogato, nel 2012, l’obbligo di formazione previsto al punto 19.6 dell’ allegato B al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il cosiddetto “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che prevedeva l’erogazione di “interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare”.La formazione in materia di privacy rimaneva, e tuttora rimane, obbligatoria nel settore sanitario, come prescritto dall’art. 83 del D.Lgs. 196/2003, che prevede l’obbligo, per le strutture, di attivare “la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un’esplicita correlazione tra l’interessato e reparti o strutture, indicativa dell’esistenza di un particolare stato di salute” e di prevedere “la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionaleLa formazione costituisce, pertanto, un prerequisito per potere operare all’interno delle organizzazioni, imprese e pubbliche amministrazioni. Essa dovrebbe, alla luce dell’impianto del Regolamento, presentare un taglio interdisciplinare (con sessioni sia informatiche sia giuridiche sia sui profili organizzativi dell’Organizzazione privata oppure dell’Ente Pubblico) e pragmatico (come si evince dal termine “istruito” previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento) e riguardare tutti i soggetti.
La formazione dovrebbe essere finalizzata ad illustrare i rischi generali e specifici dei trattamenti di dati, le misure organizzative, tecniche ed informatiche adottate, nonché le responsabilità e le sanzioni.L’obbligo formativo non deve essere in alcun modo sottovalutato da parte delle imprese (e delle pubbliche amministrazioni): nel caso di mancata erogazione della formazione scatta, infatti, ai sensi dell’art. 83, paragrafo 4, del Regolamento GDPR, la rilevante sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10 milioni di euro, oppure fino a 2 % del fatturato mondiale annuo dell’anno precedente, se superiore.L’adempimento degli obblighi formativi è, sovente, oggetto anche di accertamenti ispettivi da parte dell’Autorità Garante della Privacy e da parte della Guardia di Finanza, che ha rinnovato nel corso del 2016, il protocollo di intesa con l’Autorità.Il Garante, in diversi casi, in sede ispettiva ha richiesto, infatti, di acquisire il programma ed il piano di formazione, le dispense, i materiali erogati, il test finale ed ha analizzato il profilo delle istruzioni agli incaricati al trattamento connesse all’accesso, alla consultazione delle banche dati, i livelli di autorizzazione e policy aziendali (ad esempio in materia di password aziendali e di videosorveglianza).
La formazione costituisce, pertanto, una misura di sicurezza per le organizzazioni, un onere a carico del titolare, un diritto ed un dovere per i dipendenti ed i collaboratori.Le Organizzazioni private, di qualunque dimensione, le imprese, e gli Enti pubblici, pertanto, devono:
– pianificare quanto prima un percorso ed un piano di formazione;
– prevedere prove finali nel percorso formativo, e sessioni di aggiornamento alla luce delle modifiche normative, organizzative e tecniche;
– individuare un percorso formativo alternativo, in caso di mancato superamento del test finale, ed un nuovo esame di verifica;
– accantonare adeguate risorse in sede di approvazione di bilancio, al fine di arrivare preparati alla scadenza del 25 maggio 2018, data in cui il Regolamento, già in vigore, esplicherà i suoi effetti.
L’Organizzazione, nella progettazione dei corsi di formazione, deve esaminare ed individuare: i fabbisogni formativi, la propria struttura, i profili organizzativi, il target, i prerequisiti, le finalità generali e specifiche di ciascuna sessione formativa nonché le relative modalità di erogazione (in aula o a distanza) ed i precedenti corsi predisposti in materia.Dovrebbe, inoltre, stabilire aree di priorità di intervento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo le figure apicali, gli amministratori di sistema, i nuovi assunti ed infine le persone autorizzate al trattamento.Queste ultime, corrispondono agli ex incaricati individuati dall’ex. D.Lgs. 196/2003 e sono, sostanzialmente, tutti coloro che, a vario titolo, all’interno dell’Organizzazione, trattano dati personali. Essi dovranno essere appositamente nominati mediante una lettera di designazione contenente le istruzioni sui trattamenti che dovranno svolgere.Nelle previsioni di budget è necessario considerare anche risorse specifiche per la formazione de Data protection Officer (DPO) e dei componenti del team.Il Data Protection Officer, figura obbligatoria nelle pubbliche amministrazioni e organo di presidio e di controllo, deve anch’esso, ai sensi dell’art. 39 del regolamento, occuparsi della “formazione del personale che partecipa ai trattamenti ed alle connesse attività di controllo”.
La previsione di tale compito a carico del DPO costituisce un ulteriore elemento di garanzia della centralità e dell’effettività della formazione che potrà, nella logica del regolamento, essere oggetto di specifici audit. La formazione costituisce essa stessa una misura essenziale al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato a garanzia del Titolare del trattamento, figura sul quale ricade ogni responsabilità.La previsione di eventi formativi diretti al personale e ai collaboratori risponde al principio di responsabilizzazione del Titolare del trattamento, previsto dal Regolamento europeo (UE) 2016/679: i dipendenti e i collaboratori potranno, infatti, trattare i dati solo se autorizzati ed entro i limiti delle istruzioni loro impartite dal titolare, il quale potrà, comunque sempre, avvalersi, come intermediario, di altro soggetto debitamente autorizzato ; il principio sancito dal Regolamento è, perciò, che il titolare debba dimostrare che il trattamento dei dati sia lecito, corretto, trasparente, pertinente, adeguato, legittimo e che vengano, inoltre, rispettati i principi di minimizzazione, di conservazione dei dati e siano previste misure di sicurezza adeguate.
Il programma ed il piano formativo costituiscono, pertanto, dei tasselli rilevanti del cosiddetto sistema di gestione della privacy in grado di concretizzare il principio di capacità di dimostrare di avere adottato misure di sicurezza adeguate.La formazione non deve essere considerata, pertanto, come un mero adempimento burocratico ma come un’opportunità per:
·      rendere consapevoli gli operatori sui rischi connessi al trattamento dei dati e delle relative misure di sicurezza
·      migliorare i processi organizzativi ed i servizi erogati
·      evitare danni reputazionali
·      ridurre i rischi di sanzioni amministrative
·      rendere più competitiva l’organizzazione
Nell’ottica di un miglioramento continuo e di una gestione in qualità del sistema di gestione della privacy, sarebbe auspicabile, come già sta avvenendo, prevedere sessioni informative on line (i cosiddetti “webinar”) per sensibilizzare anche gli utenti sul valore della protezione dei dati personali, come diritto collettivo, e sull’utilizzo consapevole e responsabile di Internet.
Per approfondimenti si suggerisce di leggere quanto indicato dal Garante della Privacy nel suo sito: Leggi quì

La nuova Norma UNI ISO 45001:2018

È ora disponibile, in italiano, la ISO 45001:2018 “Occupational Health and Safety Management Systems – Requirements with guidance for use”, Norma Internazionale sui Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (SSL), la prima norma ISO certificabile sui Sistemi di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.La UNI ISO 45001:2018, dal titolo “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l’uso”, è stata pubblicata da UNI ed è in vigore dal 12 marzo 2018.La norma specifica i requisiti per un sistema di gestione per la Salute e la Sicurezza sui Luoghi di lavoro e fornisce, analogamente alle Norme che si rivolgono ai sistemi di gestione per la qualità (UNI EN ISO 9001:2015) e per l’Ambiente (UNI EN ISO 14001:2015), una guida per il suo utilizzo, per consentire alle organizzazioni di predisporre luoghi di lavoro sicuri e salubri, prevenendo infortuni e malattie correlate al lavoro.

La UNI ISO 45001:2018 si rivolge a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni, tipo e attività, che voglia istituire, attuare e mantenere un sistema di gestione per migliorare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, eliminare i pericoli e minimizzare i rischi per la Salute e la Sicurezza, e prendere in carico le non conformità del sistema di gestione associate alle proprie attività.La norma si prefigge il compito di consentire alle organizzazioni di raggiungere i risultati attesi del proprio sistema di gestione per la Salute e la Sicurezza sui luoghi di Lavoro:a) miglioramento continuo delle prestazioni relative alla Salute ed alla Sicurezza sui luoghi di Lavoro;b) soddisfacimento dei requisiti legali e di altri requisiti;c) raggiungimento degli obiettivi per la Salute e la Sicurezza sui luoghi di Lavoro.

L’edizione italiana della Norma include l’appendice nazionale NA che, relativamente ad alcuni punti, specifica le chiavi di lettura dei requisiti della norma in conformità della legislazione nazionale cogente.La UNI ISO 45001:2018 è stata sviluppata adottando il testo della struttura ad alto livello (High-Level Structure – HLS), comune ad altre norme ISO sui sistemi di gestione, quali la UNI ISO 9001:2015 e la UNI ISO 14001:2015, con il preciso scopo di favorire l’integrazione tra le stesse.L’UNI, l’Ente Nazionale Italiano di Normazione, ha provveduto ad adottare la norma internazionale, una volta pubblicata, sia in lingua inglese che in lingua italiana, integrandone i contenuti con alcune note di chiarimento con esplicito riferimento alla numerosa legislazione italiana vigente in materia: un’integrazione auspicata ma, soprattutto, prevista dalla stessa Norma Internazionale ISO 45001, la cui applicazione deve tenere conto del contesto in cui la specifica Organizzazione opera, salvaguardando così la soddisfazione dei requisiti legali vigenti nei vari Paesi.

Un aspetto, quest’ultimo, particolarmente significativo dato il carattere specifico e senza dubbio delicato della materia trattata, ampiamente (e variamente) regolamentata dal punto di vista legislativo.L’intento della nuova ISO 45001 è quello di aiutare le varie Organizzazioni a fornire un luogo sicuro e salubre ai lavoratori, ed a prevenire gli infortuni e le malattie legate all’attività lavorativa, migliorando le prestazioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.Per fornire un quadro generale, diamo qualche numero su scala internazionale: le ultime stime dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) mostrano che, ogni giorno, oltre 7.600 persone muoiono a causa di attività lavorative (oltre 2,78 milioni l’anno); gli incidenti si assestano su una cifra che supera i 370 milioni l’anno.

Un peso, in termini umani e sociali, molto gravoso.Applicabile in tutte le parti del mondo e in tutti i settori produttivi, la ISO 45001 mira a ridurre questo terribile costo sociale. Lo standard intende infatti fornire alle organizzazioni un quadro universalmente riconosciuto per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori, ridurre i rischi sul posto di lavoro e creare condizioni lavorative più sane e sicure.La norma rispetta la struttura comune degli standard sui sistemi di gestione come la ISO 14001 (ambiente) e ISO 9001 (qualità), tenendo comunque in considerazione altri standard del settore tra cui la Norma BS OHSAS 18001, linee guida ILO-OSH, varie norme nazionali e norme internazionali del lavoro e convenzioni dell’International Labour Organization.

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